Concorrenza sleale, patto di non concorrenza e sviluppo professionale: quali sono i confini?
Durante il rapporto di lavoro, il dipendente può venire a conoscenza di informazioni sensibili, quali i nomi dei clienti, abitudini e tipologia degli acquisti e/o servizi richiesti, target price di riferimento, etc.
Considerata l’importanza di questo tipo di informazioni, il datore di lavoro potrebbe sentire la necessità di tutelare l’eventuale uscita del dipendente dalla propria azienda con un contratto che sancisca il divieto di concorrenza. È facile intuire che si tratta di un argomento estremamente delicato, in quanto si devono stabilire dei chiari confini fra la necessità che l’uscita del dipendente non si trasformi in un danno effettivo per il datore di lavoro, a causa di un illecito utilizzo delle informazioni, e il diritto del dipendente di poter sviluppare e valorizzare la propria vita lavorativa, anche da un punto di vista economico, eventualmente pensando a un’attività in proprio.
Quando un’attività può essere definita “concorrenziale”?
Per tutelare al meglio sia i diritti del datore di lavoro che quelli dell’ex-dipendente, il legislatore ha pensato d’intervenire per regolamentare in maniera chiara e certa il “contratto di non concorrenza”. Il codice delle obbligazioni svizzero (CO) quindi stabilisce che un’attività può essere definita “concorrenziale” in base a:
- Attività svolta;
- Territorio in cui viene svolta;
Viene inoltre indicato in tre anni il periodo massimo che può essere stabilito nel contratto, in cui il lavoratore è obbligato a rispettare il divieto di non concorrenza. La legge specifica che tale limitazione deve essere obbligatoriamente esplicitata per iscritto ed è valevole solo se il dipendente era effettivamente a conoscenza delle informazioni relative alla clientela e/o a segreti di fabbricazione.
Cosa succede in caso di violazione del contratto di non concorrenza?
Nel caso di una controversia fra il datore di lavoro e l’ex-dipendente per violazione del contratto di non concorrenza, sarà compito del giudice esaminare il caso e decidere al riguardo.
In via generale possiamo dire che il contratto avrà meno probabilità di essere dichiarato nullo quanto più:
- Il patto di non concorrenza è limitato nel tempo (per es. 6 mesi invece di 3 anni);
- Il patto di non concorrenza esplica la sua efficacia su un territorio circoscritto;
- Il datore di lavoro ha riconosciuto all’ex-dipendente una sorta di “risarcimento” pecuniario, pari a una buona parte del salario che percepiva.
Nel caso che il giudice riconosca la responsabilità dell’ex-dipendente:
- Il dipendente deve cessare l’attività lesiva del danno;
- Può essere chiamato al pagamento di una pena convenzionale;
- Può essere chiamato al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In conclusione la stipula di un contratto di non concorrenza richiede una particolare attenzione in quanto non deve risultare “lesivo” per lo sviluppo professionale dell’ex dipendente e nel contempo deve garantire la tutela dei diritti dell’ex-datore di lavoro.