Vacanze, necessità dell’azienda e diritti del lavoratore a confronto
Per alcuni lavoratori le vacanze sono già alle spalle, altri se le stanno assaporando mentre altri ancora stanno già pianificando le prossime.
Ma siamo sicuri di conoscere in maniera corretta i nostri diritti ad avere le ferie? E, soprattutto, sappiamo che il nostro diritto alle vacanze deve comunque conciliarsi con le necessità lavorative dell’azienda?
Proprio riguardo quest’ultimo interrogativo il legislatore con l’art. 329c cpv. 2 CO ha sancito in maniera chiara e precisa quanto segue: “Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica”.
In altre parole il legislatore ci sta dicendo che la data delle vacanze è stabilita dal datore di lavoro ma questi è comunque tenuto a considerare le necessità del lavoratore nella pianificazione delle stesse. Per fare un esempio, quindi, se il lavoratore ha dei figli in età scolare, il datore dovrà tenere conto delle vacanze scolastiche, se il lavoratore ha una particolare passione sportiva che può essere soddisfatta solo in certi periodi dell’anno, il datore dovrà tenere conto, per quanto possibile e conciliabile con gli interessi dell’azienda, di questa inclinazione del dipendente.
Si vuole comunque sottolineare che gli interessi dell’azienda sono considerati prioritari e, quindi, il datore di lavoro potrebbe decidere che le vacanze del lavoratore debbano in ogni caso coincidere con le vacanze aziendali e perciò chiudere l’azienda durante un certo periodo dell’anno, “obbligando”, così, il lavoratore a godere delle ferie.
Vacanze, malattia e compensi in denaro
Può anche accadere che il lavoratore si ammali o abbia un infortunio durante le vacanze. Quindi? Non potrà effettivamente “vivere” i giorni di vacanza ma dal punto di vista del datore di lavoro saranno comunque fruite?
Il legislatore ha previsto anche questa eventualità e, a tutela del lavoratore, ha sancito che se la malattia o l’infortunio sono così invalidanti da non permettere al lavoratore di avere il riposo e il relax per cui sono state pianificate, devono essere recuperate. In base allo stesso principio ha aggiunto che il lavoratore ha diritto di spostare e riprogrammare le vacanze se la malattia o l’infortunio si verificano in prossimità di queste.
Si rifà sempre allo stesso criterio l’impossibilità di ricevere un compenso in denaro per non usufruire delle ferie. Insomma, le ferie devono essere godute perché il fisico e la mente devono “ricaricarsi”. Unica eccezione prevista, tra l’altro regolamentata in maniera precisa, riguarda il caso di lavoro a tempo parziale con gradi di occupazione irregolari. Solo in questa ipotesi, solo se espressamente previsto dal contratto di lavoro e chiaramente menzionato dai conteggi del salario, è possibile avere un compenso in denaro al posto del godimento delle ferie.
A chiusura di questa breve panoramica del binomio lavoro-ferie, vogliamo specificare che quanto detto è sicuramente valido per quello che riguarda i contratti di lavoro di diritto privato ma non per quelli di diritto pubblico, come imprese statali o Amministrazioni, che potrebbero avere una speciale regolamentazione.