
Articolo scritto in data 14 gennaio 2019
Facciamo una distinzione fra prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro
Quella della Svizzera, così come quella di tanti altri Paesi, è stata una storia segnata da importanti incidenti sul lavoro, così importanti da imporre una presa di posizione da parte delle Autorità Federali, e non solo, a tutela dei lavoratori. Si è aperto così un percorso di crescita che ha trovato la sua massima espressione con la legge contro gli infortuni del 1981, entrata poi in vigore nel 1984.
In che cosa è consistita, quindi, questa crescita? Potremmo rispondere: “Nella piena consapevolezza che la salute, l’integrità e, quindi, la vita dei lavoratori, devono essere sempre e comunque tutelate”. Questo significa che si deve andare oltre la “sola” prevenzione degli infortuni sul lavoro a favore della “sicurezza sul posto di lavoro”. Sicuramente i termini “prevenzione e sicurezza” si confondono uno nell’altro, anche se ognuno di loro ha in verità uno suo specifico ambito di riferimento.
• Prevenzione degli infortuni: ci si riferisce in particolare all’utilizzo di dispositivi che proteggano il lavoratore in caso d’incidente. Per citarne alcuni: scarpe con rinforzi metallici, suole antiscivolo, occhiali prottetivi, dispositivi anticaduta, guanti, etc. Nell’ambito della prevenzione viene compresa anche la specifica formazione del lavoratore per lo svolgimento della sua mansione.
• Sicurezza sul posto di lavoro: s’intende un approccio più globale che coinvolge la dinamica degli infortuni, i processi di produzione e le procedure di lavoro. Sicuramente all’interno della sicurezza sul posto di lavoro è sempre ricompresa la prevenzione degli infortuni in tutte le sue sfaccettature, inclusa anche la prevenzione delle malattie “professionali”.
Per fare un esempio pratico e meglio chiarire: in un cantiere edile un operaio potrebbe indossare i dispositivi per la prevenzione degli infortuni (elmetto, scarpe antinfortunistiche, etc.) ma non rispettare correttamente le procedure di lavoro mettendo a repentaglio la sicurezza di un collega.
Obblighi del datore di lavoro in ambito di sicurezza sul lavoro
È dovere di ogni azienda e quindi di ogni datore di lavoro di fare una precisa valutazione di tutti i rischi presenti nello svolgimento della propria attività e, quindi, di prendere le opportune misure precauzionali per tenere questi rischi al più basso grado possibile.
L’OPI (Ordinanza sulla Prevenzione degli Infortuni) del 19 dicembre 1983 elenca in modo esaudiente quali siano gli obblighi a carico del datore di lavoro per garantire e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro. Possiamo brevemente elencarne alcuni.
Il datore deve:
• Prendere qualsiasi provvedimento tecnico e organizzativo necessario per garantire la sicurezza sul lavoro. Ha anche l’obbligo di verificare a intervalli regolari che non venga compromessa l’efficacia delle misure e dell’installazione delle protezioni, di aggiornarle e tenerle sempre confacenti all’attività svolta e d’intervenire prontamente qualora queste risultassero danneggiate;
• Sospendere qualsiasi attività lavorativa quando non possa più essere garantita la sicurezza del lavoratore, eccezion fatta quando la sospensione comporti un aumento dei rischi;
• Mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di sicurezza come schermi protettivi, elmetti, protezioni auricolari, respiratori, etc., che possano anche essere utilizzati contemporaneamente, per escludere o diminuire sensibilmente i rischi d’infortunio o di danni alla salute del lavoratore;
• Istruire e informare adeguatamente i lavoratori circa i pericoli esistenti in azienda e, più specificatamente, i pericoli inerenti l’attività svolta. Secondo necessità e tenendo conto dell’attività svolta, l’informazione e l’istruzione possono essere ripetute o avere carattere ricorrente;
• In caso di cooperazione fra più aziende sullo stesso posto di lavoro, i datori devono confrontarsi e concordare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.
Sicurezza sul lavoro: conclusioni positive
Grazie all’entrata in vigore della legge sulla prevenzione degli infortuni del 1981 che prevedeva non solo l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di assicurare i dipendenti ma che sanciva che, oltre la Suva da sempre impegnata, anche gli ispettorati del lavoro dei 26 Cantoni fossero responsabili dell’esecuzione della normativa, il numero degli incidenti mortali sul posto di lavoro si è grandemente ridotto, passando nel periodo 2010- 2015 da 100 a 57.
Non ci resta che encomiare una così buona legge.